Statuto SSI

Statuto

 

Art. 1 - Scuola Shotokai Italia
E' costituita la Scuola Shotokai Italia in forma di associazione non riconosciuta.
Art. 2 - Finalità
L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro ed ha per finalità la pratica, lo sviluppo e la diffusione dello Shotokai, quale scuola di stile del Karate Tradizionale giapponese inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci.
Art. 3 - Sede
La Scuola ha sede e segreteria in Cesena (FO) - c/o Centro Sportivo Città di Cesena Srl - via Enzo Ferrari, 315 - tel. e fax (0547) 630631.
Art. 4 - Soci praticanti
I soci praticanti dovranno essere iscritti:
1) ad una Federazione Nazionale o
2) ad un ente di propaganda sportiva.

La richiesta di affiliazione alla Scuola Shotokai Italia deve essere accettata dal Consiglio Direttivo; il riconoscimento dei gradi verrà avallato dal Responsabile Tecnico Nazionale.
Tutti sono tenuti al versamento di una quota associativa annua la cui entità viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le quote dovranno essere versate entro il 31.12 di ogni anno mentre per i nuovi iscritti, entro il mese di iscrizione.
Art. 5 - Soci
Sono Soci tutti coloro che partecipano a qualunque titolo all'attività della Scuola (atleti, presidenti e consiglieri di società, sostenitori, simpatizzanti...) sempre che abbiano ottemperato a quanto disposto dall'art. 4.
Art. 6 - Diritto al voto
Tutti i Soci hanno diritto al voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.
Art. 7 - Domanda di ammissione
Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo fornito dalle Società.
Art. 8 - Accettazione della domanda
Il Consiglio Direttivo demanda l'accettazione della domanda alle singole Società sempre che venga rispettato il disposto dell'Art. 4.
Art. 9 - Domanda di minore
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.
Art. 10 - Diritti e Doveri dei soci
La qualifica di socio da diritto a partecipare ai corsi e alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione alla quale la Scuola Shotokai Italia aderisce.
Art. 11 - Dimissioni
Ogni socio potrà dimettersi in corso d'anno con lettera raccomandata che dovrà pervenire alla Segreteria della Scuola entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.
In mancanza di tale comunicazione e in presenza del versamento della quota associativa l'adesione all'Associazione, con la relativa qualifica, si intenderà confermata fino al 31.12 dello stesso anno.
Art. 12 - Esclusione
Il socio che commetta, entro e fuori l'Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire escluso dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Esercizio Sociale
L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 14 - Organi Sociali
Sono organi sociali:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Responsabile Tecnico Nazionale.
Art. 15 - Assemblea Generale
All'Assemblea Generale, con diritto di voto, partecipano tutti i soci.
Non sono ammessi voti multipli.
Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni socio ha diritto di esprimere una sola preferenza indipendentemente dal numero dei candidati.
Art. 16 - Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea Generale ordinaria ha i seguenti compiti:
a) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
b) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni assembleari assunte in conformità ai disposti statutari vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Scuola Shotokai Italia.
Art. 17 - Qualificazione dell'Assemblea
Le Assemblee potranno essere ordinarie o straordinarie.
Art. 18 - Convocazione Assemblea Ordinaria
La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà normalmente entro il 31.03 di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.
Art. 19 - Convocazione da parte dei Soci
La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'Ordine del Giorno.
In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.
Art. 20 - Modalità per la convocazione
L'Assemblea dovrà essere convocata mediante affissione di apposito avviso all'albo dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
Art. 21 - Partecipazione all'Assemblea e Deleghe
Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento delle quote sociali.
Ogni socio potrà essere portatore di una sola delega di altro socio impossibilitato ad intervenire in Assemblea.
Art. 22 - Validità dell'Assemblea
Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.
Si riterranno altresì costituite validamente trascorsa un'ora da quella di convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 23 - Modifiche allo Statuto
Eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'Ordine del Giorno.
Per tali deliberazioni, previa autorizzazione del Presidente, si farà riferimento al voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti.
Art. 24 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri più il Presidente. Nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed il Segretario con funzione di Tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito salvo diversa determinazione assembleare.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili
Le deliberazioni consigliari verranno adottate a maggioranza.
Art. 25 - Scioglimento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto se viene a mancare la maggioranza dei suoi membri. In tal caso dovrà essere convocata, senza indugi, l'Assemblea Straordinaria per procedere alla rielezione dell'intero Consiglio.
Art. 26 - Riunioni del Consiglio Direttivo
il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.
Art. 27 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) procedere all'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
b) assumere le deliberazioni in merito al comportamento degli atleti durante l'attività sociale;
c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
d) stabilire le date delle Assemblee Ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
e) redigere il calendario stages e manifestazioni;
f) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
g) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione.
Art. 28 - Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza.
Art. 29 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.
Art. 30 - Responsabilità
Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.
Art. 31 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni e, come Tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili.
Provvede inoltre alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 32 - Il Responsabile Tecnico Nazionale
Sono compiti del Responsabile Tecnico Nazionale:
a) Conferimento incarichi tecnici;
b) Redazione Regolamento Tecnico.
Art. 33 - Durata della Scuola Shotokai Italia
La durata della Scuola Shotokai Italia è illimitata.
L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione unanime dell'Assemblea dei soci.
Art. 34 - Il Patrimonio
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote associative;
b) da contributi o elargizioni a titolo di liberalità provenienti da Enti Pubblici, Privati o Organismi Sportivi;
c) da beni mobili o immobili di proprietà dell'Associazione;
d) da qualsiasi provento connesso all'attività dell'Associazione.
Art. 35 - Accordi Pubblicitari
Per il miglior conseguimento degli scopi statutari l'Associazione potrà concludere accordi pubblicitari ricevendo in corrispettivo prestazioni adeguate in denaro o cose.
Art. 36 - Sezioni
La Scuola Shotokai Italia potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà opportuno al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 37 - Trasformazione eventuale
L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società di capitali anche per gli effetti di cui alla l. 18.02.1983 n. 50.
Art. 38 - Utili
Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.
Art. 39 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.
L'eventuale residuo attivo dovrà essere devoluto ad associazioni o fondazioni che operino nel campo sportivo o assistenziale.
Art. 40 - I Regolamenti
L'attività e l'organizzazione sportiva per quanto non specificato dal presente Statuto sono disciplinate dai Regolamenti emanati dalla Federazione cui la Scuola Shotokai Italia aderisce.
Art. 41 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.